N. 439 SENTENZA 15 - 23 dicembre 2008

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilita' per asserita tardivita' del ricorso - Riscontrata tempestiva consegna del ricorso all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma - Irrilevanza della successiva attivita' posta in essere da detto Ufficio - Reiezione. - Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, artt. 3, comma 3, e 5, comma 1. - Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera e); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31. Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilita' per asserita discordanza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione, riferita solo a taluni articoli, e il ricorso, che la estende all'intera legge - Sufficiente chiarezza del ricorso circa la delimitazione dell'oggetto del gravame - Reiezione. - Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, artt. 3, comma 3, e 5, comma 1. - Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e). Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione della norma denunciata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 5, comma 1. - Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e). Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Definizione del requisito della «rilevanza dell'attivita'» dell'ente concessionario - Assunzione di criterio solo quantitativo, in base al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, e non anche qualitativo - Violazione delle norme comunitarie sulla «tutela della concorrenza», come interpretate dalla Corte di giustizia - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 3, comma 3. - Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera e). (008C1034) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.54 del 31-12-2008)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.