N. 38 SENTENZA 9 - 13 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto estraneo al giudizio a quo, comunque portatore di un interesse suscettibile di essere immediatamente inciso dalla decisione della Corte - Ammissibilita'. Istruzione - Norme della Regione Emilia-Romagna - Attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell'infanzia private - Previsione di contributi ai Comuni - Asserita violazione della competenza statale in materia di istruzione secondo il riparto delle competenze tra Stato e Regioni anteriore alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione - Ritenuta violazione dei principi di liberta' di insegnamento e di istituzione di scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato - Riproposizione, senza adeguata motivazione, di identica questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - Carenza, comunque, del carattere di incidentalita' della questione - Inammissibilita'. - Legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52. - Costituzione, artt. 33, commi primo, secondo e terzo, e 117, primo comma, nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e 24. (009C0118) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 18-2-2009)

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