Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Intervento di soggetto estraneo al giudizio a quo, comunque
portatore di un interesse suscettibile di essere immediatamente
inciso dalla decisione della Corte - Ammissibilita'.
Istruzione - Norme della Regione Emilia-Romagna - Attivazione di
convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole
dell'infanzia private - Previsione di contributi ai Comuni -
Asserita violazione della competenza statale in materia di
istruzione secondo il riparto delle competenze tra Stato e Regioni
anteriore alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione -
Ritenuta violazione dei principi di liberta' di insegnamento e di
istituzione di scuole e istituti di educazione senza oneri per lo
Stato - Riproposizione, senza adeguata motivazione, di identica
questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto
di rilevanza - Carenza, comunque, del carattere di incidentalita'
della questione - Inammissibilita'.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52.
- Costituzione, artt. 33, commi primo, secondo e terzo, e 117, primo
comma, nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e 24.
(009C0118)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 18-2-2009)
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