Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Intervento di soggetto estraneo al giudizio a quo, comunque non
portatore di un interesse suscettibile di essere direttamente
inciso dalla decisione della Corte - Inammissibilita'.
Enti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Previsione
dell'avvalimento, per gli enti individuati dalla Giunta regionale,
del patrocinio dell'Avvocatura regionale - Ritenuta violazione del
principio di effettivita' della tutela giurisdizionale - Asserita
violazione delle disposizioni sul riparto delle competenze
legislative tra Stato e Regioni in relazione alle materie «tutela
della concorrenza», con lesione di disposizioni dell'ordinamento
comunitario, e «professioni» - Sopravvenuta modificazione della
disciplina censurata - Necessita' di nuovo esame sulla rilevanza e
non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli
atti al rimettente.
- Legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, art. 1,
comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, e 117, commi
secondo, lett. e), e terzo; Trattato istitutivo della Comunita'
europea 25 marzo 1957, artt. 49 e 50.
(009C0123)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 18-2-2009)
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