N. 43 ORDINANZA 9 - 13 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto estraneo al giudizio a quo, comunque non portatore di un interesse suscettibile di essere direttamente inciso dalla decisione della Corte - Inammissibilita'. Enti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Previsione dell'avvalimento, per gli enti individuati dalla Giunta regionale, del patrocinio dell'Avvocatura regionale - Ritenuta violazione del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale - Asserita violazione delle disposizioni sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in relazione alle materie «tutela della concorrenza», con lesione di disposizioni dell'ordinamento comunitario, e «professioni» - Sopravvenuta modificazione della disciplina censurata - Necessita' di nuovo esame sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente. - Legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, art. 1, comma 2, lett. b). - Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, e 117, commi secondo, lett. e), e terzo; Trattato istitutivo della Comunita' europea 25 marzo 1957, artt. 49 e 50. (009C0123) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 18-2-2009)

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