N. 126 ORDINANZA 22 - 30 aprile 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione se la Corte di cassazione ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del giusto processo, del giudice naturale precostituito per legge e dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 405, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112. (009C0311) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2009)

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