N. 197 SENTENZA 24 giugno - 1 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilita' nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione. - Cod. proc. pen., art. 503, comma 5. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma. Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilita' nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione. - Cod. proc. pen., art. 503, comma 6. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma. Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilita' nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonche' asserita lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Quesito di costituzionalita' fondato su erronea premessa ermeneutica - Non fondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 503, comma 5. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma. Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilita' nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonche' asserita lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Quesito di costituzionalita' fondato su erronea premessa ermeneutica - Non fondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 503, comma 6. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma. (009C0443) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 8-7-2009)

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