Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Amnistia ed indulto - Applicazione da parte del giudice
dell'esecuzione «senza formalita» - Interpretazione da parte della
Corte di cassazione dell'espressione «senza formalita» nel senso
della possibilita' per il giudice di procedere «d'ufficio» -
Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, del
contraddittorio, del diritto di difesa, di buon andamento della
pubblica amministrazione e della finalita' rieducativa della pena,
nonche' del principio secondo cui la giustizia e' amministrata in
nome del popolo - Esclusione - Manifesta infondatezza della
questione.
- Codice di procedura penale, artt. 667, comma 4, e 672.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo
comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma.
(009C0553)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 5-8-2009)
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