N. 113 SENTENZA 22 - 25 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Parlamento - Intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza o per il carattere ipotetico del quesito - Reiezione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 112. Parlamento - Intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Eccezione di inammissibilita' della questione per formulazione incerta e contraddittoria del quesito - Reiezione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 112. Parlamento - Intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei cittadini, nonche' asserita lesione del diritto di difesa della persona offesa e del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - Carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilita' della questione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 112. (010C0292) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2010)

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