N. 162 ORDINANZA 28 aprile - 6 maggio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di permessi premio ai condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, primo comma, cod. pen.), salvo che collaborino con la giustizia e sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla legge n. 354 del 1975 - Mancata previsione che i permessi premio possano essere concessi, ai sensi della normativa previgente, ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod. pen. che, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2009, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto - Denunciata violazione del principio della finalita' rieducativa della pena - Sopravvenuta conversione in legge del decreto contenente la disposizione censurata, con conseguente modificazione del quadro normativo - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, primo periodo, come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11. - Costituzione art. 27. (010C0392) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 12-5-2010)

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