Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di permessi premio
ai condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne (art.
609-quater, primo comma, cod. pen.), salvo che collaborino con la
giustizia e sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla legge
n. 354 del 1975 - Mancata previsione che i permessi premio possano
essere concessi, ai sensi della normativa previgente, ai condannati
per il delitto di cui all'art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod.
pen. che, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2009,
abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio
richiesto - Denunciata violazione del principio della finalita'
rieducativa della pena - Sopravvenuta conversione in legge del
decreto contenente la disposizione censurata, con conseguente
modificazione del quadro normativo - Necessita' di una nuova
valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza
della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, primo periodo,
come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio
2009, n. 11.
- Costituzione art. 27.
(010C0392)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 12-5-2010)
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