N. 202 ORDINANZA 7 - 10 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Costituzione ed intervento in giudizio - Costituzione della Regione sulla base di atti diversi dalla deliberazione della Giunta regionale - Legittimazione dell'organo emittente fondata sulle prerogative del Presidente del Consiglio regionale anziche' su quelle del Presidente della Regione - Inammissibilita' della costituzione. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, comma 2. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, edilizia agevolata-convenzionata - Realizzazione di interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione degli edifici subordinata alla predisposizione, da parte degli interessati, del fascicolo del fabbricato - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta - Estinzione del processo. - Legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21, artt. 3, comma 5, lett. b), 4, comma 4, lett. b), e 20. - Costituzione, artt. 3, 23, 41, 42, 97 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. (010C0496) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 16-6-2010)

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