N. 205 ORDINANZA 7 - 10 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Immediatezza della deliberazione e immutabilita' del giudice - Rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento della persona fisica del giudice - Necessita', secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, in caso di richiesta di parte e sempre che l'atto non risulti impossibile - Eccezione di inammissibilita' della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione. - Codice di procedura penale, art. 525, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 101 e 111. Processo penale - Immediatezza della deliberazione e immutabilita' del giudice - Rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento della persona fisica del giudice - Necessita', secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, in caso di richiesta di parte e sempre che l'atto non risulti impossibile - Asserita ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a fattispecie similari, nonche' denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza dei giudici dinanzi alla legge e di ragionevole durata del processo - Questione analoga ad altre gia' dichiarate manifestamente infondate - Inidoneita' degli evocati tertia comparationis - Manifesta infondatezza della questione. - Codice di procedura penale, art. 525, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 101 e 111. (010C0499) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 16-6-2010)

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