N. 247 SENTENZA 5 - 8 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Commercio - Norme della Regione Veneto in materia di commercio su aree pubbliche - Divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti - Denunciata lesione di diritti inviolabili degli stranieri regolari, del diritto al lavoro e dei principi di uguaglianza, di parita' di trattamento dei lavoratori stranieri regolari, di liberta' dell'iniziativa economica privata e di sussidiarieta' verticale, nonche' asserita compressione dell'autonomia comunale e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10, art. 4, comma 4-bis, introdotto dall'art. 16 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 7. - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, commi primo e secondo, lett. e), e 118; d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, art. 2, comma 1, lett. b); Convenzione OIL 24 giugno 1975, n. 143, ratificata dalla legge 10 aprile 1981, n. 158. (010C0574) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 14-7-2010)

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