Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Commercio - Norme della Regione Veneto in materia di commercio su
aree pubbliche - Divieto del commercio su aree pubbliche in forma
itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore
ai cinquantamila abitanti - Denunciata lesione di diritti
inviolabili degli stranieri regolari, del diritto al lavoro e dei
principi di uguaglianza, di parita' di trattamento dei lavoratori
stranieri regolari, di liberta' dell'iniziativa economica privata e
di sussidiarieta' verticale, nonche' asserita compressione
dell'autonomia comunale e violazione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10, art. 4, comma
4-bis, introdotto dall'art. 16 della legge della Regione Veneto 25
febbraio 2005, n. 7.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, commi
primo e secondo, lett. e), e 118; d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215,
art. 2, comma 1, lett. b); Convenzione OIL 24 giugno 1975, n. 143,
ratificata dalla legge 10 aprile 1981, n. 158.
(010C0574)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 14-7-2010)
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