Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Norme della Regione Toscana - Necessita'
dell'autorizzazione regionale per l'installazione di "linee ed
impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia
elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora
assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
regionale" - Ricorso del Governo - Asserita interferenza con le
regole concernenti la rete nazionale ad alta tensione, con
violazione dei principi fondamentali fissati dalla legislazione
statale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia" - Suscettibilita' di interpretazione
conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza
della questione.
- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 1, comma
1, che sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. d), della legge della
Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, art. 12.
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della
disciplina della denuncia di inizio attivita' (DIA) agli impianti
la cui capacita' di generazione sia inferiore, per tipologia di
fonte, alle soglie di 100 kw, per l'eolica, e di 200 kw, per la
solare fotovoltaica - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con
la legislazione statale costituente principio fondamentale della
materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia" - Eccezione di inammissibilita' della questione per
indeterminatezza della formulazione - Reiezione.
- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 10, comma
2, che sostituisce il comma 3, lett. f), nn. 1 e 2, dell'art. 16
della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, art. 12, comma 5, e tabella A.
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della
disciplina della denuncia di inizio attivita' (DIA) agli impianti
la cui capacita' di generazione sia inferiore, per tipologia di
fonte, alle soglie di 100 kw, per l'eolica, e di 200 kw, per la
solare fotovoltaica - Contrasto con la legislazione statale
costituente principio fondamentale della materia "produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 10, comma
2, che sostituisce il comma 3, lett. f), nn. 1 e 2, dell'art. 16
della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, art. 12, comma 5, e tabella A.
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della
disciplina della denuncia di inizio attivita' (DIA) agli impianti
la cui capacita' di generazione sia inferiore, per tipologia di
fonte, alle soglie di 100 kw, per l'idraulica, di 200 kw, per le
biomasse, e 250 kw, per i gas di discarica, o gas residuati dei
processi di depurazione o biogas - Ricorso del Governo - Asserito
contrasto con la legislazione statale costituente principio
fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 10, comma
2, che sostituisce il comma 3, lett. f), nn. 3, 4 e 5, dell'art. 16
della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Energia - Norme della Regione Toscana - Installazione di pannelli
solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1
megawatt, di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore
a 1 megawatt, di impianti a fonte idraulica di potenza nominale
uguale o inferiore a 200 chilowatt - Esonero dal "titolo
abilitativo" (DIA) quando "la Regione e gli enti locali siano
soggetti responsabili" degli interventi, realizzati tenendo conto
delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico
regionale (PIER) - Violazione del modello procedimentale
individuato, per ragioni di uniformita', dalla legge statale,
costituente principio fondamentale della materia "produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimita'
costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 11, comma
4, che inserisce il comma 1-quater dell'art. 17 della legge della
Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (artt. 3 e 117, comma secondo,
lett. e); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.
(010C0818)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 17-11-2010)
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