N. 322 ORDINANZA 3 - 11 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Separazione personale dei coniugi - Procedimento di separazione giudiziale - Ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. - Reclamabilita' davanti al tribunale in composizione collegiale - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di terzieta' e di imparzialita' dell'organo decidente, nonche' asserita incidenza sul diritto di difesa - Omessa sperimentazione della possibilita' di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata in ambito demandato alla discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. proc. civ., artt. 709, quarto comma, e 709-ter. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma. (010C0827) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 17-11-2010)

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