N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2010

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 5, comma 5. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 79, commi 1, 2, 3, secondo e terzo periodo, 4, primo periodo, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la puntuale riduzione delle indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in materia di attivita' societaria - Definizione delle predette quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica nei confronti della Provincia, nonche' applicazione diretta delle disposizioni agli enti locali e agli enti del sistema provinciale - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo - Mancato esonero degli enti pubblici e delle societa' pubbliche collegati alla Provincia dal versare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa al bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia finanziaria della Provincia, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, comma 3, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto per Regioni, enti locali, camere di commercio, per il triennio 2011-2013, di corrispondere ai singoli dipendenti anche di livello dirigenziale, un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante per il 2010 - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza provinciale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Taglio per il triennio 2011-2013 dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza provinciale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto per Regioni, enti regionali, enti locali, per il triennio 2011-2013, di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010 - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza provinciale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2-bis. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto di corrispondere importi per l'espletamento di incarichi di livello dirigenziale aggiuntivi - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza provinciale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 3. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento, anche con riguardo ai contratti e agli accordi gia' stipulati - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza provinciale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 4. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Obbligo di ridurre del 50 per cento la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Definizione delle predette quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica nei confronti della Provincia, nonche' applicazione diretta delle disposizioni agli enti locali e agli enti del sistema provinciale - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia finanziaria della Provincia, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, comma 3, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Societa' non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Obbligo di adeguamento delle politiche assunzionali alle disposizioni introdotte per le amministrazioni pubbliche - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia finanziaria della Provincia, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 29. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, comma 3, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Patto di stabilita' interno - Possibilita' di superamento per le Regioni a statuto speciale e per i loro enti territoriali del limite imposto dall'art. 9, comma 28, alle assunzioni di personale a tempo determinato - Previsione di un criterio di priorita' nei meccanismi di assunzione dei predetti lavoratori - Lamentata limitazione delle possibili scelte relative alle assunzioni, nonche' introduzione di una norma di coordinamento finanziario laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia, e i relativi enti locali, alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia finanziaria della Provincia, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art.14, comma 24-bis, ultimo periodo. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, comma 3, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17. Regioni (in genere) - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Dissenso fra Stato e Regione o Province autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilita' di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento agli enti locali - Lamentata violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intesa forte - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative della Provincia, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 3, lett. b), che modifica i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14 e 20, 9, nn. 3, 7, 8 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4. Regioni (in genere) - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Disciplina relativa alla conferenza dei servizi - Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo, Cost. - Lamentato intento del legislatore statale di attirare alla propria competenza esclusiva la disciplina relativa alla conferenza dei servizi, con incidenza in materie riservate alla competenza provinciale, quali la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, l'igiene e la sanita' - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative della Provincia. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 4, modificativo dell'art. 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14 e 20, e 9, nn. 3, 7, 8 e 10. Iniziativa economica privata - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attivita'" (DIA) - Sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata incidenza in ambiti di legislazione provinciale e in particolare nella materia dell'urbanistica e piani regolatori - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa della Provincia. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 4-ter. - Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14 e 20, e 9, nn. 3, 7, 8 e 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. (010C0789) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-2010)

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