N. 348 ORDINANZA 29 novembre - 1 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali n. 77 del 1999 e n. 17 del 2001 - Possibilita' per i direttori regionali di permanere in servizio oltre i normali limiti di eta' anagrafica e contributiva nonche' equiparazione del personale incaricato presso le Strutture speciali di Supporto "Gabinetto della Presidenza" e "Segreteria del Presidente" al personale di cui al C.C.N.L. dell'area dirigenziale delle Regioni ed Autonomie locali - Sopravvenuta abrogazione delle disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo. - Legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77, art. 22-bis, come introdotto dall'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1; legge della Regione Abruzzo 9 gennaio 2010, n. 1, art. 22, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97, commi primo e terzo, e 117, secondo comma, lett. o); Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. (010C0886) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-2010)

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