N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale - Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali - Contrasto con la normativa statale sull'IRAP che consente alle Regioni la sola possibilita' di variare l'aliquota e non anche quella di introdurre detrazioni di imposta - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario. - Legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, art. 27, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3. (011C0175) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 13-4-2011)

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