N. 18
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
8 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano
contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno
al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale
- Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia
pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel
corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali -
Contrasto con la normativa statale sull'IRAP che consente alle
Regioni la sola possibilita' di variare l'aliquota e non anche
quella di introdurre detrazioni di imposta - Ricorso del Governo -
Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, violazione della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema
tributario.
- Legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, art. 27,
comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis; d.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3.
(011C0175)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 13-4-2011)
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