Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure
straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di
interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria
situazione di grave crisi congiunturale - Ricorso del Governo -
Eccepita inammissibilita' della questione per avere lo Stato
evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di
autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte
seconda della Costituzione - Reiezione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11,
art. 1-bis, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12,
art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4, comma 28.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure
straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di
interesse transfrontaliero - Ricorso del Governo - Asserito
contrasto con le norme del codice dei contratti pubblici -
Insuscettibilita' della disposizione censurata di recare un vulnus
alle evocate competenze statali - Genericita' delle censure e
inconferenza del parametro evocato - Inammissibilita' della
questione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11,
art. 1-bis, commi 1 e 2, inserito dalla legge regionale 16 luglio
2010, n. 12, art. 4, comma 28.
- Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4, comma 28;
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 56, 57, 70, 122, commi 6, 7 e
7-bis.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure
straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di
interesse transfrontaliero - Affidamento dei lavori di valore pari
o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Ricorso del Governo
- Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle
materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11,
art. 1-bis, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, artt. 81 e 112, comma 9.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Ipotesi di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa - Applicazione, in ogni caso, del
sistema di esclusione automatica delle offerte anomale - Contrasto
con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva
dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e
dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11,
art. 1-bis, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Forme
di pubblicita' - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore
a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa - Pubblicazione all'Albo della
stazione appaltante e comunicazione all'Osservatorio Regionale -
Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza
esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza
e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11,
art. 1-bis, comma 4, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge 12
aprile 2006, n. 163, art. 122, commi 3, 4 e 5.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e
di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto
di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una
procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati
dal responsabile unico del procedimento - Ricorso del Governo -
Eccepita inammissibilita' per genericita' delle censure -
Reiezione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11,
art. 1-bis, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 91, comma 2.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e
di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto
di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una
procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati
dal responsabile unico del procedimento - Contrasto con la
disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello
Stato nelle materie della tutela della concorrenza e
dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11,
art. 1-bis, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge 12
aprile 2006, n. 163, art. 120, comma 2-bis.
(011C0226)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 13-4-2011)
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