N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2010

Ordinanza del 28 aprile 2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Parma sul ricorso proposto da Borsea 3000 S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Parma. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi (in specie, ai fini IRPEG) - Esclusione - Contrasto con i principi di razionalita', di ragionevolezza, di certezza del diritto e di affidamento, nonche' di effettivita' dell'eguaglianza e di "rimozione degli ostacoli all'organizzazione economica del Paese", di tutela del lavoro in tutte le sue forme e di promozione del diritto al lavoro - Compressione della liberta' di iniziativa economica - Violazione del principio di capacita' contributiva - Distorsione delle aliquote erariali di IRPEF, IRPEG ed IRES. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 35, 41, primo comma, e 53. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi - Ammissione in deduzione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, di una somma pari al 10% dell'imposta, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e delle spese per i dipendenti - Possibilita' di corrispondenti rimborsi per i periodi di imposta anteriori - Contrasto con i principi di razionalita', di ragionevolezza, di certezza del diritto e di affidamento, nonche' di effettivita' dell'eguaglianza e di "rimozione degli ostacoli all'organizzazione economica del Paese", di tutela del lavoro in tutte le sue forme e di promozione del diritto al lavoro - Compressione della liberta' di iniziativa economica - Violazione del principio di capacita' contributiva - Distorsione delle aliquote erariali di IRPEF, IRPEG ed IRES. - Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 6. - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 35, 41, primo comma, e 53. Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione della base imponibile delle societa' - Deducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) nei limiti di una somma forfetaria pari al 10% dell'imposta stessa - Contrasto con i principi di razionalita', di ragionevolezza, di certezza del diritto e di affidamento, nonche' di effettivita' dell'eguaglianza e di "rimozione degli ostacoli all'organizzazione economica del Paese", di tutela del lavoro in tutte le sue forme e di promozione del diritto al lavoro - Compressione della liberta' di iniziativa economica - Violazione del principio di capacita' contributiva - Distorsione delle aliquote erariali di IRPEF, IRPEG ed IRES. - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 99 (come "modificato" per effetto dell'art. 6 del d.l. 29 novembre 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 35, 41, primo comma, e 53. (011C0223) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 20-4-2011)

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