N. 68
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 aprile 2010
Ordinanza del 28 aprile 2010 emessa dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma sul ricorso proposto da Borsea 3000 S.r.l.
contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Parma.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
- Deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi (in specie, ai
fini IRPEG) - Esclusione - Contrasto con i principi di
razionalita', di ragionevolezza, di certezza del diritto e di
affidamento, nonche' di effettivita' dell'eguaglianza e di
"rimozione degli ostacoli all'organizzazione economica del Paese",
di tutela del lavoro in tutte le sue forme e di promozione del
diritto al lavoro - Compressione della liberta' di iniziativa
economica - Violazione del principio di capacita' contributiva -
Distorsione delle aliquote erariali di IRPEF, IRPEG ed IRES.
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 35, 41, primo comma, e 53.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
- Deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi - Ammissione in
deduzione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2008, di una somma pari al 10% dell'imposta,
forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi
passivi e delle spese per i dipendenti - Possibilita' di
corrispondenti rimborsi per i periodi di imposta anteriori -
Contrasto con i principi di razionalita', di ragionevolezza, di
certezza del diritto e di affidamento, nonche' di effettivita'
dell'eguaglianza e di "rimozione degli ostacoli all'organizzazione
economica del Paese", di tutela del lavoro in tutte le sue forme e
di promozione del diritto al lavoro - Compressione della liberta'
di iniziativa economica - Violazione del principio di capacita'
contributiva - Distorsione delle aliquote erariali di IRPEF, IRPEG
ed IRES.
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 6.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 35, 41, primo comma, e 53.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione della base
imponibile delle societa' - Deducibilita' dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) nei limiti di una somma
forfetaria pari al 10% dell'imposta stessa - Contrasto con i
principi di razionalita', di ragionevolezza, di certezza del
diritto e di affidamento, nonche' di effettivita' dell'eguaglianza
e di "rimozione degli ostacoli all'organizzazione economica del
Paese", di tutela del lavoro in tutte le sue forme e di promozione
del diritto al lavoro - Compressione della liberta' di iniziativa
economica - Violazione del principio di capacita' contributiva -
Distorsione delle aliquote erariali di IRPEF, IRPEG ed IRES.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 99 (come "modificato" per
effetto dell'art. 6 del d.l. 29 novembre 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 35, 41, primo comma, e 53.
(011C0223)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 20-4-2011)
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