N. 133 ORDINANZA 4 - 13 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Inammissibilita' delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ipotesi di contestazioni circa l'esistenza o l'entita' del credito - Conseguente impossibilita' per il giudice ordinario di concedere la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi - Lamentata violazione del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Asserita ingiustificata disparita' di trattamento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 57, comma 1, lett. a), e 60, in combinato disposto, come sostituiti dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. - Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma. (011C0247) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 20-4-2011)

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