Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria
regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite
dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita'
dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la
segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la
sentenza impugnata - Lamentata irragionevolezza nonche' disparita'
di trattamento tra coloro che richiedono la notificazione mediante
ufficiale giudiziario e coloro che effettuano la notificazione
direttamente - Ritenuta incidenza sul diritto di accesso alla
giustizia tributaria - Questioni analoghe ad altre gia' dichiarate
non fondate - Manifesta infondatezza.
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo,
introdotto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(011C0262)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 20-4-2011)
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