N. 141 ORDINANZA 6 - 15 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita' dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Lamentata irragionevolezza nonche' disparita' di trattamento tra coloro che richiedono la notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro che effettuano la notificazione direttamente - Ritenuta incidenza sul diritto di accesso alla giustizia tributaria - Questioni analoghe ad altre gia' dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza. - D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 3 e 24. (011C0262) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 20-4-2011)

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