N. 212 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative a sanzioni irrogate da uffici finanziari per violazioni non tributarie - Obbligo per il giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione - Mancata previsione della conservazione degli effetti della domanda nel nuovo processo che la parte ha l'onere di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Mancato esperimento del tentativo di ricercare una interpretazione costituzionalmente conforme - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 24 e 113. (011C0473) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 20-7-2011)

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