N. 296 ORDINANZA 7 - 9 novembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento militare - Abrogazione con decreto legislativo del divieto di costituire associazioni di carattere militare - Privazione della copertura sanzionatoria del divieto di associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare - Asserita mancanza di una valida delega e contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Sopravvenuto ius superveniens reiterante l'effetto abrogativo - Necessita' di valutare la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, n. 297. - Costituzione, artt. 18, 25 e 76. Ordinamento militare - Abrogazione del divieto di costituire associazioni di carattere militare - Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che individuino la permanenza in vigore delle disposizioni legislative statali indispensabili - Asserita mancanza di una valida delega - Sopravvenuto ius superveniens reiterante l'effetto abrogativo - Necessita' di valutare la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 14. - Costituzione, art. 76. (011C0704) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 16-11-2011)

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