N. 306 ORDINANZA 9 - 11 novembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Azione giudiziaria a tutela dei diritti fondamentali della persona - Esonero per l'autorita' giudiziaria adita, dall'obbligo di redigere e trasmettere al pubblico ministero la denuncia e di effettuare segnalazioni all'autorita' amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione - Mancata previsione - Lamentata violazione di una tutela giurisdizionale posta a garanzia dei diritti fondamentali della persona - Asserita inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Carenza in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 5, in combinato disposto con gli artt. 10-bis del medesimo decreto legislativo e 331, comma 4, cod. proc. pen. - Costituzione, artt. 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma; Trattato sull'Unione europea, art. 2; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 21, 23, 47 e 52; Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e relativo protocollo opzionale; Dichiarazione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne; Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 aprile 2002 sulla protezione delle donne dalla violenza. (011C0722) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 16-11-2011)

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