N. 156 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Trento). Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre e che e' conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unita' operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13, lett. c). - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs n. 502 del 1992, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio decreto le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui, dei tariffari regionali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 15. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 16. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15, restano a carico dei bilanci regionali e che tale disposizione si intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 17. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma, nonche' della sfera di competenza provinciale in materia di standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie dei servizi. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Provincia e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale, in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle modalita' di definizione degli obiettivi stessi con riferimento agli obiettivi fissati nell'ultimo accordo ulteriormente migliorati dai contributi a carico delle Autonomie speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da altri ulteriori contributi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 4. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e' determinato dagli artt. 15 e 16, comma terzo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. (012C0443) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 12-12-2012)

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