N. 292 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' per censura di normativa inserita nel quadro emergenziale mirante all'attuazione del Piano di rientro - Reiezione. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. - Costituzione, art. 117, terzo comma Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' per sospensione da parte del Commissario ad acta dei provvedimenti che hanno attuato le norme censurate - Reiezione. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Previsione di una procedura che pospone la verifica dei "requisiti ulteriori", rispetto a quelli minimi necessari per l'autorizzazione, al riconoscimento dell'accreditamento - Contrasto con la normativa statale, avente natura di principio fondamentale, secondo cui l'accreditamento istituzionale definitivo puo' essere concesso solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ulteriori - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 237-undecies e 237-duodecies, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quater; (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera t)). Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Possibilita' di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunita' montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti previsti dai regolamenti regionali - Mancata verifica caso per caso degli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa statale, avente natura di principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 237-vicies-ter, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quater. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Procedura che deroga al termine ultimo di conclusione del procedimento, fissato dalla legislazione nazionale, in riferimento a talune ipotesi che riguardano accordi di riconversione di prestazioni sanitarie eccedenti il fabbisogno sanitario regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 237-sexdecies, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quater; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera t). Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Strutture di fisiokinesiterapia gia' provvisoriamente accreditate - Possibilita' di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, diversa e piu' ampia rispetto a quella oggetto di autorizzazione - Sostanziale configurazione di una "autorizzazione implicita", in contrasto con la normativa statale di principio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 237-vicies, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quater. (T-120292) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2012)

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