N. 51 SENTENZA 25 - 28 marzo 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione siciliana - Promozione della ricerca sanitaria - Funzionamento dei programmi operativi - Previsione che l'assessore regionale alla salute possa utilizzare una quota a valere sull'1 per cento del Fondo Sanitario Regionale, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro - Utilizzo di risorse gia' interamente vincolate dal piano di rientro dal disavanzo regionale della sanita', concordato con lo Stato - Tecnica di copertura non conforme alle modalita' indicate dalla legge di contabilita' e finanza pubblica, espressive di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale - Estensione alla intera legge di spesa - Assorbimento di ulteriore questione. - Delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, relativa al disegno di legge n. 483, approvata il 30 luglio 2012. - Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, secondo periodo, e 95; (Costituzione, art. 81, quarto comma, in relazione al combinato disposto degli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). (T-130051) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 3-4-2013)

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