Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione siciliana -
Promozione della ricerca sanitaria - Funzionamento dei programmi
operativi - Previsione che l'assessore regionale alla salute possa
utilizzare una quota a valere sull'1 per cento del Fondo Sanitario
Regionale, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre
milioni di euro - Utilizzo di risorse gia' interamente vincolate
dal piano di rientro dal disavanzo regionale della sanita',
concordato con lo Stato - Tecnica di copertura non conforme alle
modalita' indicate dalla legge di contabilita' e finanza pubblica,
espressive di un principio fondamentale del coordinamento della
finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale - Estensione alla
intera legge di spesa - Assorbimento di ulteriore questione.
- Delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, relativa
al disegno di legge n. 483, approvata il 30 luglio 2012.
- Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 796, lettera b); legge 23 dicembre 2009, n. 191,
art. 2, commi 80, secondo periodo, e 95; (Costituzione, art. 81,
quarto comma, in relazione al combinato disposto degli artt. 17 e
19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
(T-130051)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 3-4-2013)
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