N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 2013

Ordinanza del 25 gennaio 2013 emessa dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Vorwerk Folletto S.a.s.. Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo del giudice di pace di astenersi quando sussistono "gravi ragioni di convenienza" e quindi anche quando abbia un personale interesse collegato con il sistema di retribuzione fondato sul "cottimo" - Violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Auspicio che la Corte costituzionale proceda all'autorimessione della questione di costituzionalita' della norma (art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991) che prevede la retribuzione a cottimo del giudice di pace relativamente ai decreti ingiuntivi. - Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 10, comma 1; cod. proc. civ., art. 51, comma secondo. - Costituzione, artt. 3 e 111. (13C00123) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 10-4-2013)

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