N. 65
ORDINANZA (Atto di promovimento)
25 gennaio 2013
Ordinanza del 25 gennaio 2013 emessa dal Giudice di pace di Milano
nel procedimento civile promosso da Vorwerk Folletto S.a.s..
Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo
del giudice di pace di astenersi quando sussistono "gravi ragioni
di convenienza" e quindi anche quando abbia un personale interesse
collegato con il sistema di retribuzione fondato sul "cottimo" -
Violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata
del processo - Auspicio che la Corte costituzionale proceda
all'autorimessione della questione di costituzionalita' della norma
(art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991) che prevede la
retribuzione a cottimo del giudice di pace relativamente ai decreti
ingiuntivi.
- Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 10, comma 1; cod. proc. civ.,
art. 51, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(13C00123)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 10-4-2013)
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