N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 maggio 2013

Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 9 maggio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Segreto di Stato - Procedimento penale avente ad oggetto il fatto storico del sequestro Abu Omar - Sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Milano con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilita' dell'azione penale, ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen., nei confronti di alcuni imputati - Ordinanza istruttoria della Corte d'appello di Milano, quale giudice di rinvio, con la quale e' stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dagli stessi imputati - Ordinanza con cui la medesima Corte d'appello ha omesso di procedere all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Milano - Denunciata lesione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale autorita' preposta all'opposizione, alla tutela e alla conferma del segreto di Stato - Istanza alla Corte di dichiarare la sospensione della efficacia dei provvedimenti censurati e la conseguente «sospensione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano» - Richiesta alla Corte di dichiarare che: a) non spettava alla Corte di cassazione annullare i proscioglimenti degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini nonche' le ordinanze del 22 e del 26 ottobre 2010 con le quali la Corte di appello di Milano aveva ritenuto l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonche' gli interna corporis che riguardano operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tuttora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita dall'autorita' giudiziaria nel corso del procedimento avente ad oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato successivamente opposto il segreto di Stato; b) non spettava alla Corte di appello di Milano ne' ammettere la produzione, da parte della Procura generale, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini dagli indagati Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - atti dei quali era stata disposta la restituzione al procuratore generale da parte della stessa Corte di appello con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione - ne' omettere l'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso dell'udienza del 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere, consentendogli in tal modo di svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte dal segreto di Stato. Richiesta di annullamento parziale degli atti ad origine del conflitto. - Sentenza della Corte di cassazione, Sezione V penale, n. 46340 del 29 novembre 2012; Ordinanze della Corte d'appello di Milano, Sezione IV penale, del 28 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013. - Costituzione, artt. 1, 5, 52, 94 e 95, in relazione agli artt. 1, comma 1, lett. b) e lett. c), 39, 40 e 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124. (13C00191) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 29-5-2013)

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