N. 4
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
9 maggio 2013
Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato (merito) depositato in
cancelleria il 9 maggio 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Segreto di Stato - Procedimento penale avente ad oggetto il fatto
storico del sequestro Abu Omar - Sentenza della Corte di cassazione
di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di
Milano con la quale era stata confermata la declaratoria di
improcedibilita' dell'azione penale, ai sensi dell'art. 202 cod.
proc. pen., nei confronti di alcuni imputati - Ordinanza
istruttoria della Corte d'appello di Milano, quale giudice di
rinvio, con la quale e' stata accolta la richiesta di produzione
dei verbali degli interrogatori resi dagli stessi imputati -
Ordinanza con cui la medesima Corte d'appello ha omesso di
procedere all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri
ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati
- Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di
cassazione e della Corte d'appello di Milano - Denunciata lesione
delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale
autorita' preposta all'opposizione, alla tutela e alla conferma del
segreto di Stato - Istanza alla Corte di dichiarare la sospensione
della efficacia dei provvedimenti censurati e la conseguente
«sospensione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla
Corte di appello di Milano» - Richiesta alla Corte di dichiarare
che: a) non spettava alla Corte di cassazione annullare i
proscioglimenti degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di
Gregori e Mancini nonche' le ordinanze del 22 e del 26 ottobre 2010
con le quali la Corte di appello di Milano aveva ritenuto
l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dagli indagati nel
corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di
Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar
concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonche'
gli interna corporis che riguardano operazioni autorizzate dal
Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto
storico del sequestro in questione, e che sarebbe tuttora
utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita
dall'autorita' giudiziaria nel corso del procedimento avente ad
oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato
successivamente opposto il segreto di Stato; b) non spettava alla
Corte di appello di Milano ne' ammettere la produzione, da parte
della Procura generale, dei verbali relativi agli interrogatori
resi nel corso delle indagini dagli indagati Mancini, Ciorra, Di
Troia e Di Gregori - atti dei quali era stata disposta la
restituzione al procuratore generale da parte della stessa Corte di
appello con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate
dalla Corte di cassazione - ne' omettere l'interpello del
Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del
segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra,
Di Troia e Di Gregori nel corso dell'udienza del 4 febbraio 2013,
invitando il Procuratore generale a concludere, consentendogli in
tal modo di svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di
prova coperte dal segreto di Stato. Richiesta di annullamento
parziale degli atti ad origine del conflitto.
- Sentenza della Corte di cassazione, Sezione V penale, n. 46340 del
29 novembre 2012; Ordinanze della Corte d'appello di Milano,
Sezione IV penale, del 28 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013.
- Costituzione, artt. 1, 5, 52, 94 e 95, in relazione agli artt. 1,
comma 1, lett. b) e lett. c), 39, 40 e 41 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
(13C00191)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 29-5-2013)
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