Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Risorse rivenienti dalla
valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle
Regioni e degli enti locali trasferite ai fondi comuni di
investimento immobiliare - Vincolo di destinazione alla riduzione
del debito dell'ente e, in assenza di questo, o per la parte
eccedente, a spese di investimento - Ricorso della Regione Veneto -
Asserita irragionevolezza e lesione del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione - Evocazione di parametri che non
attengono al riparto delle competenze legislative e che non
ridondano su esse - Inammissibilita' della questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art 23-ter, comma 1, lettera g).
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Bilancio e contabilita' pubblica - Risorse rivenienti dalla
valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle
Regioni e degli enti locali trasferite ai fondi comuni di
investimento immobiliare - Vincolo di destinazione alla riduzione
del debito dell'ente e, in assenza di questo, o per la parte
eccedente, a spese di investimento - Ricorso della Regione Veneto -
Asserita violazione della competenza legislativa regionale
residuale in materia di beni e patrimonio della Regione e degli
enti locali - Asserita lesione dell'autonomia amministrativa e
finanziaria della Regione - Insussistenza - Censura di disciplina
finalizzata alla riduzione del debito pubblico, costituente
principio fondamentale nella materia del coordinamento della
finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art 23-ter, comma 1, lettera g).
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.
(T-130205)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)
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