Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Istruzione - Cattedre e posti di insegnamento vacanti entro il 31
dicembre - Copertura mediante conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo - Conseguente
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato,
svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla
predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di
rinnovi - Contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale ha
dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, che
stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle
rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a
sanzionare l'abuso costituito dalla successione nel tempo di tali
tipi di contratto - Asserita violazione di obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria - Esistenza di dubbi interpretativi sulla
normativa comunitaria e sulla compatibilita' con essa della
normativa nazionale - Necessita' di risolvere la questione
interpretativa pregiudiziale per la definizione del giudizio di
costituzionalita' - Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione
europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art.
267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, delle
seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1,
dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE: a) se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere
interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi
1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - i
quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali
su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento
delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente
di ruolo» - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a
contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per
l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il
diritto al risarcimento del danno; b) se costituiscano ragioni
obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28
giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del
sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere
compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come
quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a
tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno
- Sospensione del giudizio sino alla definizione delle questioni
pregiudiziali e conseguenti adempimenti.
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11.
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma; direttiva del Consiglio
28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, allegato accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 5, punto 1, lettera
a).
Processo costituzionale - Giudizio di legittimita' costituzionale in
via incidentale - Asserita violazione di obblighi derivanti da una
normativa comunitaria, priva di effetto diretto - Diretta
operativita' dei parametri costituzionali - Esistenza di dubbi
interpretativi sulla normativa comunitaria e sulla compatibilita'
con essa della normativa nazionale, che si traduce in una questione
di legittimita' costituzionale rispetto ai parametri dell'art. 11 e
dell'art. 117, primo comma, Cost., integrati e resi operativi dalla
norma comunitaria pertinente - Necessita' di risolvere la questione
interpretativa pregiudiziale per la definizione del giudizio di
costituzionalita' - Riconoscimento alla Corte costituzionale della
natura di "giurisdizione nazionale", ai sensi dell'art. 267, terzo
comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche nei
giudizi in via incidentale - Conseguente rinvio delle questioni di
interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via
pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea.
- Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, allegato
accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
clausola 5, punto 1, lettera a).
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 267, terzo
comma.
(T-130207)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)
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