N. 207 ORDINANZA 3 - 18 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione - Cattedre e posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre - Copertura mediante conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo - Conseguente successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi - Contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l'abuso costituito dalla successione nel tempo di tali tipi di contratto - Asserita violazione di obblighi derivanti dalla normativa comunitaria - Esistenza di dubbi interpretativi sulla normativa comunitaria e sulla compatibilita' con essa della normativa nazionale - Necessita' di risolvere la questione interpretativa pregiudiziale per la definizione del giudizio di costituzionalita' - Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, delle seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE: a) se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno; b) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno - Sospensione del giudizio sino alla definizione delle questioni pregiudiziali e conseguenti adempimenti. - Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11. - Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma; direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 5, punto 1, lettera a). Processo costituzionale - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Asserita violazione di obblighi derivanti da una normativa comunitaria, priva di effetto diretto - Diretta operativita' dei parametri costituzionali - Esistenza di dubbi interpretativi sulla normativa comunitaria e sulla compatibilita' con essa della normativa nazionale, che si traduce in una questione di legittimita' costituzionale rispetto ai parametri dell'art. 11 e dell'art. 117, primo comma, Cost., integrati e resi operativi dalla norma comunitaria pertinente - Necessita' di risolvere la questione interpretativa pregiudiziale per la definizione del giudizio di costituzionalita' - Riconoscimento alla Corte costituzionale della natura di "giurisdizione nazionale", ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche nei giudizi in via incidentale - Conseguente rinvio delle questioni di interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. - Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 5, punto 1, lettera a). - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 267, terzo comma. (T-130207) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)

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