Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Trattamento punitivo del condannato - Soggetti che
hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza
della legge n. 479 del 1999 e che sono stati giudicati nel vigore
del decreto-legge n. 341 del 2000, con conseguente applicazione del
piu' sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo
decreto - Contrasto con il principio convenzionale della
retroattivita' della legge penale meno severa - Situazione identica
a quella che nel caso Scoppola contro Italia aveva formato oggetto
della sentenza della Corte edu, Grande Camera, 17 settembre 2009,
che ha reso applicabile il piu' favorevole trattamento
sanzionatorio previsto da tale decreto, ed ha permesso di
sostituire la pena dell'ergastolo con la pena della reclusione di
trent'anni - Necessita' di estendere il principio convenzionale
dichiarato dalla Grande Camera predetta - Sentenza che, pur non
essendo qualificabile come "sentenza pilota", ne presenta i
connotati sostanziali - Conseguente dovere dello Stato di
conformarsi alle pronunce della Corte edu e di rimuovere gli
impedimenti strutturali che, nella legislazione nazionale, si
frappongono al conseguimento dell'obiettivo - Mancanza di un
intervento del legislatore - Legittimazione del giudice
dell'esecuzione, in quanto abilitato a incidere sul titolo
esecutivo, a sollevare una questione di legittimita' costituzionale
della norma lesiva del principio convenzionale dichiarato dalla
Corte edu - Illegittimita' costituzionale.
- Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito nella legge 19
gennaio 2001, n. 4), art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 7 della
convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Reati e pene - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio
abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999,
successivamente sostituito dal decreto legge n. 341 del 2000 -
Disciplina transitoria che consente all'imputato di revocare la
richiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge - Difetto di
motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilita'.
- Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito nella legge 19
gennaio 2001, n. 4), art. 8.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma; convenzione europea per i
diritti dell'uomo, art. 7.
Reati e pene - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio
abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999 e che sono
stati giudicati nel vigore del decreto legge n. 341 del 2000, con
conseguente applicazione del piu' sfavorevole trattamento
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto - Asserita violazione
del canone di ragionevolezza e del principio di parita' tra
condannati che versano in identica posizione - Censura che non
attiene alla necessita' di conformarsi a una sentenza della Corte
edu, solo caso che puo' giustificare un incidente di legittimita'
costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei
confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione -
Inammissibilita' della questione.
- Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito nella legge 19
gennaio 2001, n. 4), art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(T-130210)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)
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