N. 210 SENTENZA 3 - 18 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Trattamento punitivo del condannato - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999 e che sono stati giudicati nel vigore del decreto-legge n. 341 del 2000, con conseguente applicazione del piu' sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto - Contrasto con il principio convenzionale della retroattivita' della legge penale meno severa - Situazione identica a quella che nel caso Scoppola contro Italia aveva formato oggetto della sentenza della Corte edu, Grande Camera, 17 settembre 2009, che ha reso applicabile il piu' favorevole trattamento sanzionatorio previsto da tale decreto, ed ha permesso di sostituire la pena dell'ergastolo con la pena della reclusione di trent'anni - Necessita' di estendere il principio convenzionale dichiarato dalla Grande Camera predetta - Sentenza che, pur non essendo qualificabile come "sentenza pilota", ne presenta i connotati sostanziali - Conseguente dovere dello Stato di conformarsi alle pronunce della Corte edu e di rimuovere gli impedimenti strutturali che, nella legislazione nazionale, si frappongono al conseguimento dell'obiettivo - Mancanza di un intervento del legislatore - Legittimazione del giudice dell'esecuzione, in quanto abilitato a incidere sul titolo esecutivo, a sollevare una questione di legittimita' costituzionale della norma lesiva del principio convenzionale dichiarato dalla Corte edu - Illegittimita' costituzionale. - Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4), art. 7, comma 1. - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 7 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Reati e pene - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999, successivamente sostituito dal decreto legge n. 341 del 2000 - Disciplina transitoria che consente all'imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilita'. - Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4), art. 8. - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma; convenzione europea per i diritti dell'uomo, art. 7. Reati e pene - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999 e che sono stati giudicati nel vigore del decreto legge n. 341 del 2000, con conseguente applicazione del piu' sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto - Asserita violazione del canone di ragionevolezza e del principio di parita' tra condannati che versano in identica posizione - Censura che non attiene alla necessita' di conformarsi a una sentenza della Corte edu, solo caso che puo' giustificare un incidente di legittimita' costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione - Inammissibilita' della questione. - Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4), art. 7, comma 1. - Costituzione, art. 3. (T-130210) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)

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