Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Istruzione - Minoranze linguistiche - Dimensionamento della rete
scolastica - Assegnazione del dirigente scolastico titolare e del
direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie
scolastiche costituite da almeno 600 alunni - Riduzione del
parametro a 400 alunni in presenza di "aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche" - Disposizione che
attribuisce alla predetta locuzione il significato di aree "nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera" -
Impossibilita' di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle
quali la specificita' linguistica non e' straniera - Ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita ingiustificata
discriminazione della lingua e della comunita' friulana -
Insussistenza - Applicabilita' della clausola di salvaguardia di
cui all'art 24-bis dello stesso decreto-legge censurato - Non
fondatezza della questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 14, comma 16.
- Costituzione, artt. 3 e 6; statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 3.
(T-130215)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)
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