N. 215 SENTENZA 3 - 18 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Istruzione - Minoranze linguistiche - Dimensionamento della rete scolastica - Assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni - Riduzione del parametro a 400 alunni in presenza di "aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche" - Disposizione che attribuisce alla predetta locuzione il significato di aree "nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera" - Impossibilita' di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificita' linguistica non e' straniera - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita ingiustificata discriminazione della lingua e della comunita' friulana - Insussistenza - Applicabilita' della clausola di salvaguardia di cui all'art 24-bis dello stesso decreto-legge censurato - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 14, comma 16. - Costituzione, artt. 3 e 6; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3. (T-130215) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.