Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia di Bolzano -
Previsione che le spese della Provincia per gli incarichi di
consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne
pubblicitarie, nonche' per le attivita' di formazione, i concorsi e
i premi comunque denominati non possano superare l'80 per cento
della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2009 - Ricorso
del Governo - Lamentato aumento del limite di spesa oltre quello
previsto dalla legge statale - Asserita esorbitanza dai limiti
della competenza statutaria - Censure formulate in modo generico e
indeterminato - Inammissibilita' della questione.
- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13,
comma 1, lettere a), b), c) e d).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia di Bolzano -
Previsione che le spese della Provincia per gli incarichi di
consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne
pubblicitarie, nonche' per le attivita' di formazione, i concorsi e
i premi comunque denominati non possano superare l'80 per cento
della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2009 -
Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che
la riduzione deve avvenire in misura pari all'80 per cento -
Violazione della competenza legislativa statale nella materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13,
comma 1, lettere a), b), c) e d).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), artt. 6 e 9.
(T-130221)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)
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