Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo -
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Utilizzo
di quota parte del "saldo finanziario presunto" alla chiusura
dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non
vincolate, in particolare quelle relative alla rassegnazione dei
residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente
iscritte rispettivamente ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e
321920 (U.P.B. 15.01.002) - Ricorso del Governo - Asserita
violazione della competenza legislativa statale nella materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Carenza di
motivazione - Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, artt. 13 e 14.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo -
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Utilizzo
di quota parte del "saldo finanziario presunto" alla chiusura
dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non
vincolate, in particolare quelle relative alla riassegnazione dei
residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente
iscritte rispettivamente ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e
321920 (U.P.B. 15.01.002) - Mancanza del necessario presupposto
dell'accertamento dell'avanzo di amministrazione in sede di
approvazione del rendiconto relativo all'esercizio nel quale
l'avanzo medesimo si e' formato - Sovradimensionamento della spesa
rispetto alle risorse effettivamente disponibili - Violazione del
principio di equilibrio del bilancio - Violazione del principio di
copertura delle spese - Illegittimita' costituzionale parziale,
nella parte inerente all'imputazione della spesa ai capitoli 323500
(U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) del bilancio di
previsione 2013 - Assorbimento di ulteriore questione.
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, artt. 13, comma
1, e 14, comma 1.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo -
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 -
Contabilizzazione sul versante dell'entrata e della spesa del
bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, dell'avanzo
di amministrazione presunto nella misura di euro 9.000.000,00, pari
alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla
riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte
corrente - Violazione del principio di equilibrio del bilancio -
Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimita'
costituzionale in via consequenziale, nella parte in cui e'
contabilizzato, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa
dell'esercizio 2013, il saldo finanziario positivo presunto
dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00.
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, artt. 1 e 4.
- Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 27.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo -
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 -
Applicazione al bilancio di previsione 2013 dell'avanzo di
amministrazione presunto dell'esercizio 2012, nella misura di euro
9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli
artt. 13 e 14 alla rassegnazione dei residui passivi in conto
capitale e di parte corrente - Violazione del principio di
equilibrio del bilancio - Violazione del principio di copertura
delle spese - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale,
nella parte in cui e' applicato al bilancio di previsione 2013 il
saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella
misura di euro 9.000.000,00.
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, art. 11.
- Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 27.
(T-130250)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 30-10-2013)
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