N. 250 SENTENZA 21 - 25 ottobre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Utilizzo di quota parte del "saldo finanziario presunto" alla chiusura dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, in particolare quelle relative alla rassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente iscritte rispettivamente ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Carenza di motivazione - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, artt. 13 e 14. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Utilizzo di quota parte del "saldo finanziario presunto" alla chiusura dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, in particolare quelle relative alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente iscritte rispettivamente ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) - Mancanza del necessario presupposto dell'accertamento dell'avanzo di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio nel quale l'avanzo medesimo si e' formato - Sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili - Violazione del principio di equilibrio del bilancio - Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimita' costituzionale parziale, nella parte inerente all'imputazione della spesa ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) del bilancio di previsione 2013 - Assorbimento di ulteriore questione. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, artt. 13, comma 1, e 14, comma 1. - Costituzione, art. 81, quarto comma. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Contabilizzazione sul versante dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, dell'avanzo di amministrazione presunto nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente - Violazione del principio di equilibrio del bilancio - Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale, nella parte in cui e' contabilizzato, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, artt. 1 e 4. - Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Applicazione al bilancio di previsione 2013 dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012, nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla rassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente - Violazione del principio di equilibrio del bilancio - Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale, nella parte in cui e' applicato al bilancio di previsione 2013 il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, art. 11. - Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (T-130250) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 30-10-2013)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.