N. 257 ORDINANZA 23 - 31 ottobre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo amministrativo - Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi - Previsione che "nelle Regioni gia' commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale" - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita' della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilita'. - Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 51, sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni gia' introdotte dall'art. 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 41 e 111, secondo comma. (T-130257) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)

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