Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo amministrativo - Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali
divenuti definitivi - Previsione che "nelle Regioni gia'
commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o
ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le
prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle
Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di
entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti
sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio
sanitario regionale" - Sopravvenuta dichiarazione di
incostituzionalita' della disposizione censurata - Questione
divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 51, sia nel testo
risultante a seguito delle modificazioni gia' introdotte dall'art.
17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), sia nel testo
risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6-bis
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge
8 novembre 2012, n. 189).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 41 e
111, secondo comma.
(T-130257)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)
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