N. 259 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 2013

Ordinanza del 6 agosto 2013 emessa dalla Corte dei conti - sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da De Domenico Benito contro l'INPS. Previdenza - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, ma con efficacia innovativa, che l'art. 10, quarto comma, del d.l. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 (che prevedeva che la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e' determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio e che le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'eta' pensionabile da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti) si intende abrogato implicitamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1983, n. 730 - Lesione del dovere di solidarieta' sociale - Violazione del principio di uguaglianza per la lesione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Lesione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 6. - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Previdenza - Previsione con norma autoqualificata interpretativa, ma con efficacia innovativa, che l'art. 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennita' integrativa ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguita alla data di cessazione dal servizio - Lesione del dovere di solidarieta' sociale - Violazione del principio di uguaglianza per la lesione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Lesione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 7. - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Previdenza - Previsione con norma autoqualificata interpretativa, ma con efficacia innovativa, che l'art. 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'art. 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto art. 10 del d.l. 17 del 1983 - Lesione del dovere di solidarieta' sociale - Violazione del principio di uguaglianza per la lesione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Lesione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 8. - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. (13C00387) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 4-12-2013)

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