N. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2014

Ordinanza del 28 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da M.V. ed altri c/Azienda USL RM A ed altri. Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie non affette da sterilita' o infertilita', (pur se) portatrici di patologie geneticamente trasmissibili - Conseguente impossibilita' per tali coppie di valersi della diagnosi e della selezione preimpianto, evitando la gravidanza naturale e l'eventuale aborto terapeutico - Lesione di diritti soggettivi inviolabili, quali il diritto della coppia a un figlio "sano" e il diritto all'autodeterminazione nelle scelte procreative - Ingerenza indebita nella vita della coppia - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incoerenza tra il divieto di ricorso alla PMA e la possibilita' di aborto terapeutico quando il feto risulti affetto da gravi patologie - Discriminazione delle coppie fertili, portatrici di malattia geenticamente trasmissibile, rispetto alle coppie sterili o infertili o in cui l'uomo sia affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili - Violazione del diritto alla salute della donna, per difetto di adeguato bilanciamento con la tutela della salute dell'embrione - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione - Richiamo alla sentenza della Corte di Strasburgo 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. (14C00123) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 4-6-2014)

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