N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2014

Ordinanza del 28 ottobre 2014 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di V.G.. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Istituto introdotto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 - Preclusione dell'ammissione all'istituto degli imputati di processi in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge - Assenza di una disciplina transitoria analoga a quella prevista per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili (art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014) - Ingiustificata disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo - Contrasto con il principio di retroattivita' della lex mitior sancito dall'art. 7 della CEDU. - Codice di procedura penale, art. 464-bis, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 28 aprile 2014, n. 67. - Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. (14C00370) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 4-2-2015)

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