N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2015

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2015 (della Regione Veneto). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Province e Citta' metropolitane - Previsto ricorso al contenimento della spesa pubblica mediante riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2017 - Conseguente ripartizione delle predette riduzioni di spesa nella misura del 90 per cento per gli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento per gli enti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsto obbligo di inserimento da parte di ciascuna Provincia e Citta' metropolitana in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa - Prevista esclusione dell'obbligo di versamento per le Province in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 - Previsione che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento, tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di solidarieta' e di uguaglianza per il deteriore trattamento delle autonomie locali rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione - Lesione del principio di autonomia degli enti locali - Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica per irragionevolezza e sproporzione dell'intervento legislativo rispetto all'obiettivo prefissato - Illegittima imposizione di tagli generalizzati di spesa senza previsione di trasferimenti statali a sostegno delle funzioni deferite agli enti territoriali ed illegittimo trasferimento allo Stato di risorse proprie degli enti locali senza previsione del relativo impiego una volta acquisito dallo Stato - Imposizione di vincoli generali di contenimento della spesa non uniformi e non a carattere transitorio - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 418. - Costituzione, artt. 2, 3, 5, 117, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Riduzione di 1.200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015 - Innalzamento al 20%, anziche' al 10%, della quota di ridistribuzione del medesimo Fondo di solidarieta' comunale basato sulle capacita' fiscali e sui fabbisogni standard del territorio - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di solidarieta' e di uguaglianza per il deteriore trattamento delle autonomie locali rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione - Lesione del principio di autonomia degli enti locali - Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica per irragionevolezza e sproporzione dell'intervento legislativo rispetto all'obiettivo prefissato - Illegittima imposizione di tagli generalizzati di spesa senza previsione di trasferimenti statali a sostegno delle funzioni deferite agli enti territoriali ed illegittimo trasferimento allo Stato di risorse proprie degli enti locali senza previsione del relativo impiego una volta acquisito dallo Stato - Imposizione di vincoli generali di contenimento della spesa non uniformi e non a carattere transitorio - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 435 e 459. - Costituzione, artt. 2, 3, 5, 117, 118 e 119. (15C00098) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-2015)

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