N. 62
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
8 giugno 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 giugno 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Imposte e tasse - Norme della Regione Basilicata - Tassa
automobilistica regionale - Esenzione per gli autoveicoli e
motoveicoli di "anzianita'" compresa tra i venti e i trenta anni,
classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno
dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014 - Assoggettamento degli
stessi veicoli, ove utilizzati su pubblica strada, ad una tassa di
circolazione forfettaria annua - Esclusione di sanzioni e interessi
sui pagamenti integrativi della tassa automobilistica effettuati
entro il 4 aprile 2015 (data di entrata in vigore della legge
regionale n. 14 del 2015) - Ricorso del Governo - Denunciata
reintroduzione di un'esenzione abrogata dalla legge statale e
istituzione di un tributo ad hoc in sostituzione del regime di
tassazione ordinaria - Lesione del principio di collaborazione e
buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione -
Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di
sistema tributario - Esorbitanza dal potere regionale di stabilire
e applicare tributi propri, avendo la tassa automobilistica natura
di tributo proprio derivato dello Stato - Richiamo alla sentenza n.
288 del 2012 della Corte costituzionale.
- Legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14, art. 1, commi
2, 3 e 4, aggiuntivo dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 39 della
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119, comma
secondo; legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, come modificato
dall'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; legge
27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2; decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, art. 8.
(15C00231)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2015)
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