Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Gestione dei rifiuti - Attribuzione alla Regione Toscana di
competenze gia' esercitate dalle Province.
- Legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014,
n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province e
sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», art. 2, comma 1,
lettera d), numero 1, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1,
della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70
(Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali.
Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a
trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e
68/2011); legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), art.
5, comma 1, lettere e) e p), nel testo modificato dall'art. 1 della
legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla
l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24
febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in
materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie
rifiuti, tutela della qualita' dell'aria, inquinamento acustico.
Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e
22/2015).
(T-190129)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 29-5-2019)
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