Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Misure urgenti anti-COVID-19 per gli
istituti penitenziari e gli istituti penali - Colloqui dei detenuti
- Detenuti e internati sottoposti al c.d. carcere duro (art. 41-bis
ord. penit.) - Possibilita' che i colloqui con i figli minorenni
possano essere svolti a distanza mediante, ove possibile,
apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione
penitenziaria e minorile - Asserita omessa previsione - Denunciata
disparita' di trattamento, violazione dei diritti inviolabili
idonei a garantire lo sviluppo e il benessere psico-fisico del
minore, dei principi a tutela dell'infanzia e della gioventu', del
principio della finalita' rieducativa della pena, nonche' dei
principi convenzionali a tutela dei minori e del diritto della
persona al rispetto della vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza e che vietano i trattamenti
inumani e degradanti - Inammissibilita' delle questioni.
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, art. 4; legge 26 luglio 1975,
n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma,
32 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 1, 3, 8 e 14;
Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 3, paragrafo 1; Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24.
(T-210057)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 7-4-2021)
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