N. 69 ORDINANZA 24 marzo - 16 aprile 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari personali - Proscioglimento, per infermita' psichica, dell'imputato in stato di custodia cautelare - Revoca della misura - Obbligo per il giudice, secondo il diritto vivente, di sentire il pubblico ministero - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Subordinazione alla richiesta del pubblico ministero - Durata della misura non inferiore a due anni - Denunciata violazione del diritto alla salute e dei principi, anche convenzionali, di ragionevolezza e di liberta' personale - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Codice di procedura penale, artt. 299, comma 3-bis, e 300, comma 2; codice penale, art. 222, primo comma. - Costituzione, artt. 13, 32 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 5, paragrafo 1. (T-210069) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 21-4-2021)

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