Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Misure cautelari personali - Proscioglimento, per
infermita' psichica, dell'imputato in stato di custodia cautelare -
Revoca della misura - Obbligo per il giudice, secondo il diritto
vivente, di sentire il pubblico ministero - Applicazione
provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza
per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Subordinazione
alla richiesta del pubblico ministero - Durata della misura non
inferiore a due anni - Denunciata violazione del diritto alla
salute e dei principi, anche convenzionali, di ragionevolezza e di
liberta' personale - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Codice di procedura penale, artt. 299, comma 3-bis, e 300, comma 2;
codice penale, art. 222, primo comma.
- Costituzione, artt. 13, 32 e 117; Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 5,
paragrafo 1.
(T-210069)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 21-4-2021)
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