N. 49 SENTENZA 16 febbraio - 2 marzo 2022

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Responsabilita' civile diretta dei magistrati: abrogazione di norme processuali in tema di responsabilita' civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie» - Quesito volto, mediante la tecnica c.d. del ritaglio, a consentire che il magistrato possa essere citato direttamente nel giudizio civile risarcitorio da parte di chi lamenti il danno - Quesito manipolativo, non interamente abrogativo, ambiguo e contraddittorio - Impossibilita' di ottenere l'effetto voluto mediante la riespansione della legislazione previgente - Inammissibilita' della richiesta. - Legge 13 aprile 1988, n. 117, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole "non puo' essere chiamato in causa ma"; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole "in sede di rivalsa,"; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" - Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2, primo comma. (T-220049) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 2-3-2022)

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