N. 51 SENTENZA 16 febbraio - 2 marzo 2022

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope» - Quesito articolato in tre parti - Effetto, per la tecnica c.d. del ritaglio utilizzata, di depenalizzare direttamente la coltivazione, anche massiva, del papavero sonnifero e delle foglie di coca, e indirettamente quella, anche massiva, della canapa - Risultato comunque disatteso dalla permanente vigenza dell'art. 28 t.u. stupefacenti, non oggetto del quesito - Violazione dei vincoli sovranazionali - Contraddittorieta' e assenza di chiarezza del quesito e della normativa di risulta, per cui sarebbe punito con la sola multa il fatto lieve aggravato o quello non lieve, e con la multa e la reclusione il fatto lieve - Abrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Eterogeneita' dei quesiti, laddove si propone al corpo elettorale l'abrogazione di sanzioni penali e amministrative - Inammissibilita' della richiesta. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle seguenti parti: art. 73, comma 1, limitatamente all'inciso "coltiva"; art. 73, comma 4, limitatamente alle parole: "la reclusione da due a sei anni e"; art. 75, comma 1, limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;". - Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2, primo comma. (T-220051) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 2-3-2022)

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