N. 42
ORDINANZA (Atto di promovimento)
30 marzo 2022
Ordinanza del 30 marzo 2022 del Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia sul ricorso proposto da F. C. contro Ordine degli
psicologi della Lombardia.
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti
SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel
caso di specie: professionista, iscritta all'Ordine degli
Psicologi, esercente la professione di psicologa psicoterapeuta in
forma autonoma) - Previsione che l'atto di accertamento
dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata
sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e'
annotato nel relativo albo professionale - Omessa limitazione della
sospensione, come disposto dalla disciplina previgente, dal diritto
di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti
interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il
rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito,
con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma
4, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' economiche e sociali), convertito, con
modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3.
(22C00078)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 4-5-2022)
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