Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato
all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla
liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la
giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata
irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale,
della finalita' rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del
condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessita'
di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosita' -
Giudizio proveniente dall'udienza del 10 maggio 2022, rinviato, con
sospensione del giudizio a quo, per consentire l'intervento del
legislatore - Istanza di ulteriore differimento, stante l'iter di
approvazione del relativo disegno di legge - Rinvio all'udienza
pubblica dell'8 novembre 2022.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4-bis, comma 1, 58-ter;
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 27, 117, primo comma; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
art. 3
(T-220122)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 18-5-2022)
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