N. 122 ORDINANZA 10 - 13 maggio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, della finalita' rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessita' di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosita' - Giudizio proveniente dall'udienza del 10 maggio 2022, rinviato, con sospensione del giudizio a quo, per consentire l'intervento del legislatore - Istanza di ulteriore differimento, stante l'iter di approvazione del relativo disegno di legge - Rinvio all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4-bis, comma 1, 58-ter; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 2. - Costituzione, artt. 3, 27, 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 3 (T-220122) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 18-5-2022)

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