N. 55
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 dicembre 2021
Ordinanza del 2 dicembre 2021 del Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di C. R.G..
Processo penale - Procedimento per delitto punito con la pena
dell'ergastolo - Udienza preliminare - Riqualificazione giuridica
del fatto tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato -
Decreto che dispone il giudizio contenente l'avviso che l'imputato
puo' chiedere il giudizio abbreviato - Applicazione delle
disposizioni dell'art. 458 cod. proc. pen. - Richiesta di giudizio
abbreviato - Denunciata previsione di una disciplina che consente
che a celebrare il giudizio abbreviato sia un giudice che, per
limiti funzionali, non puo' ritenersi "terzo e imparziale" e in
quanto non "soggetto soltanto alla legge".
- Codice di procedura penale, art. 429, comma 2-bis, in combinato
disposto con l'art. 458 del medesimo codice.
Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' a
celebrare il giudizio abbreviato del giudice individuato a norma
della disposizione di cui all'art. 458 cod. proc. pen., che, per le
limitazioni derivanti dall'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e
per l'impossibilita' di fare applicazione dell'art. 521 cod. proc.
pen., non puo' essere considerato "terzo e imparziale".
- Codice di procedura penale, art. 34.
(22C00091)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 25-5-2022)
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