N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2021

Ordinanza del 2 dicembre 2021 del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di C. R.G.. Processo penale - Procedimento per delitto punito con la pena dell'ergastolo - Udienza preliminare - Riqualificazione giuridica del fatto tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato - Decreto che dispone il giudizio contenente l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato - Applicazione delle disposizioni dell'art. 458 cod. proc. pen. - Richiesta di giudizio abbreviato - Denunciata previsione di una disciplina che consente che a celebrare il giudizio abbreviato sia un giudice che, per limiti funzionali, non puo' ritenersi "terzo e imparziale" e in quanto non "soggetto soltanto alla legge". - Codice di procedura penale, art. 429, comma 2-bis, in combinato disposto con l'art. 458 del medesimo codice. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato del giudice individuato a norma della disposizione di cui all'art. 458 cod. proc. pen., che, per le limitazioni derivanti dall'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e per l'impossibilita' di fare applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., non puo' essere considerato "terzo e imparziale". - Codice di procedura penale, art. 34. (22C00091) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 25-5-2022)

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