Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Tributi - Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 1990 nelle
Province di Catania, Ragusa e Siracusa che hanno versato le imposte
per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento di
quanto dovuto - Diritto al rimborso di quanto indebitamente
corrisposto - Stanziamento, a tal fine, di centosessanta milioni di
euro - Limitazione al cinquanta per cento del dovuto se l'ammontare
delle istanze eccede l'impegno finanziario autorizzato - Omissione
del rimborso in caso di esaurimento dei fondi - Denunciata
disparita' di trattamento e violazione della riserva di legge in
materia tributaria - Inammissibilita' delle questioni.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, come modificato
dall'art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123 e
dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 23.
(T-220197)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 27-7-2022)
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