Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di
iscrizione, secondo l'interpretazione di diritto vivente, per
architetti e ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i
quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale in
quanto svolgono contestualmente anche un'altra attivita'
lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di
previdenza obbligatoria - Denunciata irragionevolezza, violazione
della liberta' di iniziativa economica, dei principi di
proporzionalita' e sussidiarieta' orizzontale nonche' di quello,
anche convenzionale, della riserva di legge nelle prestazioni
patrimoniali - Non fondatezza delle questioni.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15
luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, anche in riferimento all'art. 118, quarto
comma, 23, anche in riferimento all'art. 41, e 117; Protocollo
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
(T-220238)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2022)
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