N. 238 SENTENZA 18 ottobre - 28 novembre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di iscrizione, secondo l'interpretazione di diritto vivente, per architetti e ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attivita' lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria - Denunciata irragionevolezza, violazione della liberta' di iniziativa economica, dei principi di proporzionalita' e sussidiarieta' orizzontale nonche' di quello, anche convenzionale, della riserva di legge nelle prestazioni patrimoniali - Non fondatezza delle questioni. - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12. - Costituzione, artt. 3, anche in riferimento all'art. 118, quarto comma, 23, anche in riferimento all'art. 41, e 117; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. (T-220238) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2022)

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